Dal Trentino

La Corte di Cassazione dà una svolta fondamentale alla cittadinanza iure sanguinis: i figli minori non perderanno più la cittadinanza a causa della naturalizzazione dei genitori

Una recente e fondamentale pronuncia della Corte Suprema di Cassazione promette di sbloccare migliaia di pratiche di cittadinanza paralizzate in America Latina, specialmente in Paesi a forte emigrazione come Argentina e Brasile. La suprema istanza giudiziaria ha stabilito un principio di diritto chiaro rispetto alla controversa posizione imposta alla fine del 2024, determinando in modo netto che la naturalizzazione di un genitore all’estero non priva automaticamente i figli minori della cittadinanza italiana.

Le origini del conflitto: La controversa circolare di ottobre 2024

Per comprendere la portata della sentenza, è necessario ripercorrere l’evoluzione del quadro normativo italiano. Tradizionalmente, il principio di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (per diritto di sangue) è stato regolato dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, oltre che dalla storica Legge 13 giugno 1912, n. 555.

Tuttavia, il 3 ottobre 2024, il Ministero dell’Interno ha emesso la Circolare n. 43347, avvalendosi di un’interpretazione restrittiva dell’Articolo 12 della Legge n. 555/1912. Tale criterio sosteneva che, se un cittadino italiano si naturalizzava volontariamente in un Paese straniero (come l’Argentina o il Brasile) mentre i figli erano ancora minorenni, questi ultimi “seguivano la sorte del genitore” (perdita sopravvenuta) e perdevano la cittadinanza italiana, anche senza aver espresso alcuna volontà o pur essendo nati in un Paese che applica lo iure soli (cittadinanza per nascita sul territorio).

Questa dottrina amministrativa ha provocato l’immediata paralisi di migliaia di fascicoli nella rete consolare sudamericana, sfociando in un’innumerevole serie di rigetti sistematici.

La sentenza della Cassazione: Autonomia del minore e tutela dello iure sanguinis

La Corte di Cassazione ha posto fine a questa interpretazione stabilendo che l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera da parte dei genitori non si ripercuote in modo automatico né pregiudizievole sulla cittadinanza del figlio minore.

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Tra le argomentazioni fondamentali e i presupposti giuridici alla base di questa decisione figurano:

Il principio di non privazione involontaria: La sentenza dà priorità allo spirito degli Articoli 1 e 12 della Legge n. 91/1992, ribadendo che lo status civitatis (stato di cittadino) non può essere revocato a un minore per un atto derivante esclusivamente dalla volontà dei genitori, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e accompagnati da garanzie esplicite.

Prevalenza del diritto internazionale ed europeo: La decisione si allinea con la Convenzione sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite (1989) — in particolare per quanto riguarda il superiore interesse del minore e il diritto a conservare la propria identità e nazionalità — e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in materia di perdita dello status di cittadino europeo.

Che cosa succede adesso? Prossimi passi e impatto amministrativo

Sebbene la pronuncia giudiziaria costituisca un solido e vincolante precedente giurisprudenziale in ambito giudiziario, la sua applicazione non è automatica né immediata per via amministrativa.

Notifica all’Esecutivo: La sentenza della Cassazione deve essere formalizzata presso l’Amministrazione centrale dello Stato.

Emissione di una nuova circolare: Spetta ora al Ministero dell’Interno redigere e pubblicare una direttiva (una nuova circolare) che revochi o modifichi gli indirizzi della Circolare di ottobre 2024.

Istruzioni ai consolati: Una volta emessa la nuova direttiva, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) notificherà formalmente l’atto a tutta la rete consolare (comprese le sedi di Buenos Aires, San Paolo e gli altri consolati in Sudamerica) affinché riprendano la lavorazione dei fascicoli bloccati dal precedente criterio.

Riferimenti normativi e legali chiave

Per il monitoraggio delle istanze e la motivazione di eventuali ricorsi amministrativi o giudiziari, i riferimenti normativi principali sono:

Legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana) – Storicamente richiamata riguardo alla perdita della cittadinanza per naturalizzazione del padre. Legge 13 giugno 1912, n. 555 (particolarmente l’articolo 7 richiamato dalle Sezioni Unite):

👉 Consulta la Legge 555/1912 su Normattiva

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) – Quadro legale vigente sull’acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana. Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):

👉 Consulta la Legge 91/1992 su Normattiva

Circolare del Ministero dell’Interno n. 43347 (3 ottobre 2024) – Documento amministrativo il cui criterio interpretativo è stato ribaltato dalla Suprema Corte. Sito Ufficiale del Ministero dell’Interno: Nella sezione dedicata a Cittadinanza e Direttive/Circolari.

👉 Ministero dell’Interno – Sezione Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Pronuncia di ultima istanza che fissa l’orientamento favorevole alla non perdita della cittadinanza per i minori in caso di naturalizzazione dei genitori.

Questo passaggio storico restituisce certezza del diritto a migliaia di famiglie di discendenti italiani all’estero, ripristinando la continuità della linea di trasmissione del sangue senza gli ostacoli amministrativi introdotti di recente.

In sintesi e senza troppi giri di parole:

Se i tuoi genitori erano italiani e sono diventati cittadini di un altro Paese (come l’Argentina o il Brasile) quando eri ancora minorenne, il governo italiano ti stava negando la cittadinanza sostenendo che l’avevi persa automaticamente insieme a loro.

Ora, la Corte Suprema italiana ha stabilito che tutto questo era illegale.

Perché è un’ottima notizia?

Il problema che c’era prima: Alla fine del 2024, il Ministero dell’Interno italiano aveva fatto uscire una direttiva (la famosa circolare) che diceva: “Se un genitore si è naturalizzato argentino o brasiliano mentre il figlio era minorenne, anche il figlio ha perso la cittadinanza italiana”. Questo aveva congelato o fatto rifiutare migliaia di pratiche nei consolati.

Cosa hanno deciso i giudici: La Corte di Cassazione (il tribunale più alto in Italia) ha chiarito che un bambino non può perdere i propri diritti per una decisione presa dai genitori. Di conseguenza, il diritto alla cittadinanza per sangue (iure sanguinis) rimane intatto.

Che cosa succederà adesso?

Anche se la sentenza dei giudici è una vittoria enorme, il cambiamento nei consolati non sarà automatico dall’oggi al domani:

Il Ministero dell’Interno italiano deve annullare la vecchia circolare e scriverne una nuova.

Il Ministero degli Esteri deve avvisare i consolati (Buenos Aires, San Paolo, ecc.) affinché applichino questo nuovo criterio.

Una volta fatto questo, i consolati dovrebbero sbloccare e riprendere in esame le pratiche che erano rimaste bloccate per questo motivo.

Se avevi la pratica ferma o te l’avevano rifiutata a causa della naturalizzazione dei tuoi genitori quando eri minorenne, questa sentenza ti riapre la strada per ottenere il riconoscimento della cittadinanza.

Questa decisione è recentissima ed è stata depositata il 26 luglio 2026 con la Sentenza n. 24045 delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione.

Trattandosi di una sentenza delle Sezioni Unite (il massimo organo della Cassazione), non c’è un singolo giudice, ma un collegio magistratuale:

Presidente del Collegio: Pasquale D’Ascola

Giudice Relatore: Alberto Pazzi

Che cosa hanno stabilito esattamente le Sezioni Unite?

Le Sezioni Unite sono intervenute per risolvere in modo definitivo il contrasto nato dalla nota circolare del Ministero dell’Interno. Hanno sancito come principio di diritto che, in base all’art. 7 della storica legge n. 555/1912, il figlio minore nato all’estero che ha ottenuto la cittadinanza del luogo di nascita (iure soli, come in Argentina o Brasile) conserva sempre la cittadinanza italiana, anche se il genitore italiano si è successivamente naturalizzato straniero.

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